REATI IN MATERIA BANCARIA

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Editore: GIAPPICHELLI
ISBN: 9791221106466

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COD: 9791221106466 Categoria:

Descrizione

L’ordinamento italiano prevede oramai ?una fitta rete normativa? [NAPOLEONI, 2189] volta a tutelare interessi privati e pubblici nell’intermediazione della ricchezza in ambito bancario e finanziario. Centrali in questo settore normativo sono senza dubbio il Testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (d’ora innanzi TUB) e il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (d’ora innanzi TUF). Eppure, occorre non trascurare altri atti normativi volti a disciplinare segmenti pi specifici, ma non meno importanti, del mercato quali il d.lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il d.lgs. 5.12.2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Pur in epoca di revival nel nostro ordinamento e nella riflessione penalistica dell’aspirazione della riserva di codice, attraverso la sua consacrazione nel?l’art. 3-bis c.p. ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21 [cfr., ex multis, GALLO. PALIERO], paiono definitivamente sopiti, se non apertamente contrastati [(d) LOSAPPIO, 9 ss.], gli auspici nella dottrina di traslazione nel codice penale, anche attraverso una maggiore generalizzazione e astrattezza nel drafting delle fattispecie incriminatrici, della disciplina in questo ambito [cfr. BRICOLA, 3581. MEYER, 98. per la corrispondente norma ipotizzata nell’ambito del progetto Pagliaro di codice penale, cfr. (a) PATALANO, 276]. In effetti, la situazione normativa attuale pare conformarsi, con rare eccezioni, alla declinazione del principio della riserva di codice – ora accolta nella norma appena richiamata e patrocinata da un’ampia parte della dottrina – secondo la quale sarebbe sufficiente, in alternativa alla previsione nel codice penale, anche la riconduzione delle fattispecie incriminatrici a ?leggi che disciplinano in modo organico la materia?. A tale considerazione, deve aggiungersi che un’eventuale traslazione potrebbe dirsi ragionevole solo nella misura in cui si accompagnasse ad una radicale trasfigurazione della tecnica normativa adoperata, volta ad affrancare i precetti penali dalla disciplina amministrativa di settore. ? di tutta evidenza, infatti, che la collocazione topografica nell’ambito del medesimo plesso normativo meglio si sposi con la tecnica – sinora assolutamente preminente in questa materia – della Verwaltungsakzessoriet?t, ovvero dell’intervento penale come meramente sanzionatorio delle violazioni della disciplina amministrativa di vigilanza su questi settori.